Si ricorda quanto previsto dall’ art.6 “Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)” del nuovo D.P.G.R. 36/R/2022:
“1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con delibera della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e dei cacciatori provenienti da altre regioni per le seguenti tipologie:
a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;
b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all’articolo 28,comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994;
c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati di cui all’articolo 28, comma3, lettera d) della l.r. 3/1994;
d) iscrizione come ulteriore ATC.
2 .”……Per i cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e residenza venatoria in altra regione, la quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come ulteriore ATC è equivalente a quella di cui al comma 1, lettera a)”, iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;
“Per gli stessi cacciatori la quota per altri ulteriori ATC è uguale a quella di cui al comma 1, lettera d)” cioè iscrizione come ulteriore ATC.