ATTENZIONE
Si ricorda che, in ordine alla quantificazione dei danni, vige il “Regolamento Danni dell’ATC LUCCA“, in particolare:
Art.4 Procedure per l’erogazione dei contributi per le opere di prevenzione
“…il rifiuto da parte dell’imprenditore agricolo di adottare i mezzi di prevenzione suggeriti dall’ATC Lucca, pur in presenza di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza, la non ottemperanza degli oneri di posa in opera o manutenzioni o l’inadeguato utilizzo dei medesimi, esonerano il soggetto competente dall’obbligo del risarcimento dei danni”.